Attenzione

Il nostro servizio di Pronto Soccorso H24 è attivo 7 giorni su 7 per tutto l'anno. Se non riuscite a entrare in contatto con noi via telefono vi invitiamo a compilare il nostro form https://www.anicura.it/cliniche/istituto-veterinario-novara/lista-dattesa/

Questioni Legali

Uno dei quesiti legali che più frequentemente il medico veterinario si sente rivolgere dai proprietari riguarda le norme che si devono conoscere per viaggiare con i propri animali all'Italia e all'estero.

Il Regolamento dell'Unione Europea n. 998 del 2003 detta norme particolari in materia di movimento di cani, gatti e furetti in riferimento all'Unione stessa. A questo proposito per definire gli adempimenti bisogna preliminarmente distinguere se l'animale entra, esce o si sposta all'interno dell'Unione Europea.

In caso di uscita dall'Unione Europea bisognerà fare riferimento alle norme vigenti nel Paese di destinazione, per cui sarà necessario prendere informazioni in merito presso le ambasciate o i consolati dei Paesi stessi. Si sconsiglia di fare riferimento ad eventuali siti web, più o meno ufficiali, in quanto le norme possono cambiare con una frequenza maggiore rispetto agli aggiornamenti dei siti. A questo proposito bisognerà tenere altresì presente che, in alcuni Paesi, vige il divieto di detenzione di alcune razze canine che, quindi, non potranno essere ivi introdotte.

Per rientrare in Italia da un Paese extraUE viene generalmente richiesto l'adempimento ad una serie di condizioni così riassumibili:

  • Identificazione mediante microchip;
  • Immunizzazione in corso di validità (somministrazione effettuata da almeno 21 giorni e da non oltre il termine di validità del farmaco) con un vaccino antirabbico
  • Rilascio del modello di Passaporto predisposto per cani, gatti e furetti
  • Sottoposizione con esito positivo ad esame sierologico che attesti la presenza di un titolo anticorpale antirabbico superiore ai limiti di legge. Questo esame deve essere effettuato almeno un mese dopo la somministrazione del vaccino antirabbico e almeno 3 mesi prima del rientro in Italia. Il termine dei 3 mesi sussiste solo se il test viene effettuato al di fuori dell'UE.

L'adempimento di cui al punto 4 non è richiesto in caso di rientro dai seguenti Paesi extraeuropei: Andorra, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Isola dell'Ascensione, Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Antille olandesi, Australia, Aruba, Barbados, Bahrein, Bermuda, Canada, Cile, Figi, Isole Falkland, Hong Kong, Croazia, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Isole Cayman, Montserrat, Maurizio, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia francese, Saint Pierre e Miquelon, Federazione russa, Singapore, Sant'Elena, Taiwan, Stati Uniti d'America, Saint Vincent e Grenadine, Vanuatu, Wallis e Futuna, Mayotte. Per il movimento di animali in entrata o in uscita tra Italia, San Marino e lo Stato Città del Vaticano non è richiesta alcuna formalità.

Nel caso di movimento dall'Italia ad un altro Paese dell'UE sarà necessario adempiere agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra riportati. Nel caso di viaggi in Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito bisognerà adempiere anche al punto 4; in questi casi il test dovrà essere effettuato almeno 120 giorni prima (Svezia) oppure 6 mesi prima (Irlanda, Regno Unito, Malta) dell'espatrio. Per l'introduzione degli animali in alcuni Paesi, inoltre, è previsto l'obbligo di trattamenti preventivi, con tempistiche diverse, contro la tenia echinococco (Finlandia, Malta, Svezia, Irlanda, Regno Unito) e le zecche (Irlanda, Malta e Regno Unito).
Per rientrare in Italia da un Paese dell'UE, infine, sarà necessario osservare gli obblighi di cui ai sopra citati punti 1, 2 e 3. Si sottolinea, tuttavia, che non è permesso ad alcun titolo l'ingresso nel nostro Paese di animali con età al di sotto dei 3 mesi e 21 giorni.
Un caso particolare è rappresentato, nel caso di viaggi all'estero con animali, dall'eventualità che questi ultimi si stiano sottoponendo a terapie con medicinali stupefacenti e psicotropi (utilizzati per esempio per terapie antalgiche, tranquillanti, sedative ecc.), per cui i proprietari siano costretti a portare con sé tali farmaci. Se la quantità supera quella di una confezione per ogni medicinale, sarà necessario richiedere al proprio veterinario una certificazione che ne attesti la liceità del possesso, su modello predefinito dalla legge, da presentare all'autorità doganale in uscita dal territorio italiano. Tale certificazione ha validità di 3 mesi e potrà essere utilizzata anche in occasione del rientro sul territorio italiano. Dato che per alcune preparazioni di medicinali stupefacenti o psicotropi tale procedura non è richiesta, tuttavia, è sempre consigliabile chiedere al proprio veterinario puntualizzazioni sulla necessità della redazione del certificato.
Nel caso, infine, di trasporto di animali in Sardegna, differentemente da quanto succedeva in passato, non è più richiesto l'obbligo di vaccinazione antirabbica. Lo stesso adempimento potrebbe, tuttavia, essere richiesto dai regolamenti interni delle compagnie aeree o navali con cui si viaggia, per cui è sempre consigliabile informarsi in merito, con debito anticipo sulla data in cui è previsto il trasferimento.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.